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Chiusure oscuranti e isolamento termico

 

Chiusure oscuranti e isolamento termico

La Circolare 36/2007 ha inserito un'importante novità per quanto riguarda le detrazioni del 55% previste dal comma 345 della Legge Finanziaria 27 Dicembre 2006 n. 296 (e succ. mod.):  l'estensione dei benefici fiscali anche alle chiusure oscuranti (tapparelle, persiane, scuri) ritenute di contributo al contenimento delle dispersioni termiche attraverso i serramenti. Rientrano nelle detrazioni anche i  cassonetti, se incorporati nel telaio del serramento (monoblocco).  

L'art. 3 del D.P.R. 59/2009, attuativo del D. Lgs. 311/2006, ha stabilito che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si debbano adottare le norme UNI TS 11300. Queste, a loro volta, precisano, al punto 11.1.2, che l'effetto delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) deve essere tenuto in conto nel calcolo della trasmittanza dei serramenti.
 
Questa importante estensione ha un effetto sul calcolo della trasmittanza termica dei serramenti ai fini delle detrazioni fiscali del 55%: ai sensi della FAQ 31 dell’ENEA è possibile verificare che rispetti i limiti imposti dalla Finanziaria, il valore di trasmittanza termica ridotta Uw,corr dei serramenti così come definito dalla norma UNI TS 11300.  

L'ENEA nella nuova stesura della FAQ per la certificazione energetica, propone l'interpretazione dell'art. 3 del D.P.R. 59/2009, che vi riportiamo:

 ENEA  - FAQ 31            [Vedi il documnto completo "Faq ENEA"]

31.   D - In casa mia devo sostituire le finestre. Quale documentazione  devo preparare e quali sono le caratteristiche che devono avere le nuove finestre? Inoltre è detraibile anche la sostituzione di persiane e scuri?

R - Nel caso di unità immobiliari singole come quella citata, occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro) e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal D.M. 11/3/08; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi (documento da conservare). 2) Scheda informativa semplificata (o allegato F al "decreto edifici", da compilare a video, anche a cura dell'utente finale senza l'ausilio del tecnico, e da inviare all'ENEA via web). Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d'uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite in Catasto come singola unità (v. faq 46).

In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorrono ancora asseverazione (o certificazione del produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e scheda informativa (allegato E). L'unico requisito tecnico richiesto è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai valori tabellati nell'allegato B al DM 11/3/08.

Infine, si fa presente che l'art. 3 del DPR 59/09 stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme UNI TS 11300. Queste, a loro volta, precisano, al punto 11.1.2, che l'effetto delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) deve essere tenuto in conto nel calcolo della trasmittanza. Quindi, fermo restando che la sostituzione degli elementi oscuranti è detraibile solo se effettuata contestualmente  alla sostituzione degli infissi, si ritiene che, alla luce delle nuove disposizioni, debba essere considerato anche il contributo di detti elementi nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi ai fini della detrazione.

 

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