ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico
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in vigore dal 02/02/2007
D
isposizioni correttive ed integrative al D
lgs n.192
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ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
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PROGRAM
M
A
Edificio e dispersioni energetiche
- Concetto di risparmio energetico in edilizia
- Quadro di riferimento normativo europeo e documenti attuativi del dlgs l92
- Calcolo della trasmittanza secondo le norme UNI EN 6946
- Utilizzo del software PAN (parte TRAX)
- Calcolo dei ponti termici
- Esempio di calcolo con il metodo agli elementi finiti e software KOBRA
Verifiche prestazioni invernali DLgs 311
- Quadro normativo di riferimento
- L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale: EP
i
- Il calcolo dei rendimenti degli impianti
- Verifica e calcolo di EP
i
- Utilizzo del software SOLVER 311
- Altre prescrizioni di legge: termoregolazione, impianti solari, ecc.
Verifiche prestazioni estive e igrotermiche e predisposizioni impianti DLgs 311
- Norma UNI 10350 e UNI EN 13788
- Utilizzo del software PAN (parte VAP)
- Comportamento estivo negli ambienti
- Sfasamento e attenuazione delle strutture opache
- Norma UNI 10375 e UNI EN 13792
- Utilizzo del software TEM
PAIR per il calcolo della temperatura interna estiva degli ambienti
- Predisposizione degli impianti solari
Documentazione: dispens e in formato cd-rom; software di calcolo KOBRA, PAN e Solver 311,
TempAir; Vol.2 “DLgs 311, la nuova Legge 10”; 3 pranzi di lavoro e coffee break
Durata complessiva del corso: 3 giorni (24 ore)
Per informazioni sulla prenotazione e sull’Associazione è possibile visitare il sito www.anit.it
Foto di copertina: Copyright Greenpeace / Pierre Gleizes
www.greenpeace.org
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SIN
T
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SI D
E
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LG
S 311
Disposizioni correttive e integrative al Dlgs 192, recante attuazione della direttiva
europea 2002/91/CE relativa al rendim
ento energetico nell’edilizia
INDICE
1.
GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL DECRETO
.......................................................... 4
2.
ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL DLGS 311...................................................................... 6
3.
VERIFICHE DA RISPETTARE............................................................................................ 11
4.
REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI ..................................................................... 15
5.
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ............................................... 18
6.
EDIFICI ESISTENTI: M
ISURA DELLA TRASM
ITTANZA IN OPERA
...................... 20
7.
CONTRIBUTI FISCALI E FINANZIARI............................................................................ 21
8.
RIFERIM
ENTI NORM
ATIVI ............................................................................................... 22
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ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
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1.
G
UIDA ALLA CO
NSULTAZIO
NE DEL DECRETO
Nr. art.
titolo
contenuti
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità
Il decreto è il recepimento della direttiva europea
2002/91/CE sulle prestazioni energetiche degli
edifici
Art. 2
Definizioni
Assieme all’Allegato A fornisce le definizioni
utili per la comprensione del decreto
Art. 3
Ambito di intervento
Edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni
parziali e integrali, ampliamenti di volume,
ristrutturazioni di impianti e sostituzione dei
generatori
Art. 4
Adozione di criteri generali, di
una metodologia di calcolo e
requisiti delle prestazione
energetica
Decreti attuativi DPR da emanare entro 120
giorni dall’entrata in vigore del decreto
Art. 6
Certificazione energetica degli
edifici
Tempi e modi d’applicazione dell’obbligatorietà
della certificazione energetica e dell’attestato di
qualificazione energetica
Art. 7
Esercizio e manutenzione degli
impianti termici per la
climatizzazione invernale ed
estiva
Documentazione prevista e responsabilità dei
soggetti coinvolti
Art. 8
Relazione tecnica, accertamenti
e ispezioni
DM da emanare entro 180 giorni con le modalità
di compilazione della documentazione
progettuale. Ruolo del DL e dei comuni nelle
verifiche di conformità a fine lavori
Art. 9
Funzioni delle regioni e degli
enti locali
Art. 10
Monitoraggio, analisi,
valutazione e adeguamento della
normativa energetica nazionale e
regionale
TITOLO II – NORM
E TRANSITORIE
Art. 11
Requisiti della prestazione
energetica degli edifici
Fino all’emanazione dei decreti attuativi sono in
vigore le prescrizioni della legge 10/91
modificata secondo allegati DLgs 192. Inoltre
l’attestato di certificazione energetica è sostituito
a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione
energetica
Art. 12
Esercizio, manutenzione e
ispezione degli impianti termici
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13
Misure di accompagnamento
Art. 14
Copertura finanziaria
Art. 15
Sanzioni
Art. 16
Abrogazioni e disposizioni finali
Decreto del 27 luglio 2005, Articoli della Legge
10/91, del DPR 412 e infine dell’intero DM
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6.8.94 riguardante le norme UNI
Art. 17
Clausula di cedevolezza
Possibilità delle Regioni e delle Province
autonome di recepire autonomamente la Direttiva
02/91/CE
ALLEGATI
Allegato A
Ulteriori definizioni
Completa l’Articolo 2
Allegato B
Metodologie di calcolo della
prestazione energetica degli
edifici
Elenco degli elementi che contribuiscono alla
determinazione della prestazione termica degli
edifici
Allegato C
Requisiti energetic i degli edifici
Tabelle contenenti i limiti sull’Indice di
prestazione energetica invernale EP, sulle
trasmittanze dei componenti U, sul rendimento
globale medio stagionale degli impianti ?
g
Allegato D - Soppresso
Allegato E
Relazione tecnica di cui
all’articolo 28 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, attestante la
rispondenza alle prescrizioni in
materia dei contenimento del
consumo energetico degli edifici
Schema di relazione
Allegato F
Rapporto di controllo tecnico per
impianto termico di potenza
maggiore o uguale a 35 kW
Schema rapporto
Allegato G
Rapporto di controllo tecnico per
impianto termico di potenza
inferiore a 35 kW
Schema rapporto
Allegato H
Valore minimo del rendimento
di combustione dei generatori di
calore rilevato nel corso dei
controlli
Allegato I
Regime transitorio per la
prestazione energetica degli
edifici
Elenco di tutte le prescrizioni da rispettare
Allegato L
Regime transitorio per esercizio
e manutenzione degli impianti
termici
Allegato M
Norme tecniche
Elenco dei riferimenti normativi UNI e CEN
vigenti divisi per campo d’applicazione
Sono scaricabili dal sito www.anit.it nella sezione Informatica/Termica:
?
il testo completo del DLgs 311 “Disposizioni correttive e integrative del DLgs 192”;
?
la Circolare ministeriale di chiarimento del DLgs 192;
?
gli articoli della Finanziaria 2007 sugli incentivi fiscali per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici;
?
una raccolta di Regolamenti regionali e locali che prevedono prescrizioni nel campo
dell’efficienza energetica.
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2.
ANALISI DEG
LI ARTICO
LI DEL DLgs 311
Il 15 ottobre 2005 è stato ripubblicato nella G.U. (suppl. ordinario n° 165) il testo del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia”, firmato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 luglio 2005 e
corredato di relative note. Il decreto è in vigore dalla data 8 ottobre 2005.
Il primo febbraio 2007 viene pubblicato nella G.U. (Suppl. Ordinario n 26) il decreto legislativo
29/12/06 n. 311 “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19/8/05 n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
Il Dlgs 311 è in vigore a partire dal 2 Febbraio 2007.
In queste pagine riportiamo una sintesi del contenuto del Dlgs 311.
QUADRO TEM
PORALE LEGISLATIVO
2 agosto 2005: pubblicazioni in GU del DM 178 – decreto attuativo Legge 10/91
8 ottobre 2005: pubblicazione in GU del DLgs 192
15 ottobre 2005: ripubblicazione completa in GU del DLgs 192
1 febbraio 2007: pubblicazione in GU del DLgs 311 che corregge e integra il Dlgs 192
Da:
1991
17 ago 2005
9 ott 2005
2 feb 2007
A:
16 ago 2005
8 ott 2005
1 feb 2007
-
In
vigore:
LEGGE 10/91 e
decreti attuativi
LEGGE 10/91 +
DM
178
DLgs 192
DLgs 311
Le date sono riferite al giorno in cui è stato richiesto il permesso di costruire o la denuncia di inizio
attività.
Per capire cosa succede agli edifici in corso di costruzione o alle varianti in corso d’opera
avvenute a cavallo dell’entrata in vigore del decreto la Circolare ministeriale del 23/05/06 di
chiarimento sul decreto (scaricabile da www.anit.it), sottolinea che:
?
un edificio per il quale la richiesta del permesso di costruire sia stata presentata prima dell’8
ottobre va considerato ai fini del decreto come edificio esistente indipendentemente dal
grado di avanzamento dei lavori;
?
una variante sostanziale in corso d’opera può essere considerata come un intervento di
ristrutturazione o manutenzione straordinaria di un edificio esistente, e per tanto deve essere
presentata una relazione tecnica coerente con le nuove norme, ma solo relativamente a
quanto sostanzialmente modificato.
DEFINIZIONI (Art. 2 e Allegato A)
Alcune delle più rilevanti definizioni presenti nel DLgs:
Attestato di certificazione energetica: è il documento attestante la prestazione energetica e alcuni
parametri energetici dell’edificio.
Attestato di qualificazione energetica: è il documento predisposto ed asseverato da un
professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla
realizzazione dell’edificio, che sostituisce a tutti gli effetti l’attestato di certificazione energetica
fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica.
Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di
servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto
il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati.
Edificio: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi
tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio
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ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
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può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici. Il
termine (edificio) può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di un edificio progettate o
ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti.
Edificio di nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o di
denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Impianto termico: non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti
termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della
singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW
.
Indice di prestazione energetica EP: esprime il consumo di energia primaria totale riferito
all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivame nte in kW
h/m²anno o
kW
h/m
3
anno.
Involucro edilizio: è l’insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio.
Ponte termico: è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza
degli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro).
Ponte termico corretto: è quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete
esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica
della parete corrente.
Rendimento globale medio stagionale: rapporto tra il fabbisogno di en. termica utile per la
climatizzazione invernale e l’en. primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia elettrica
dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio (si veda DPR 412).
Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio.
AM
BITO DI APPLICAZIONE (Art. 3)
Gli unici casi esclusi dall’applicazione del DLgs 192 riguardano:
?
edifici di particolare interesse storico
?
fabbricati industriali, artigianali e agricoli riscaldati solo da processi per le proprie esigenze
produttive
?
fabbricati isolati con superficie utile < 50 m²
?
impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati,
in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile
Per tutti gli altri casi sono previsti dei requisiti minimi da rispettare in materia di efficienza
energetica. In base al tipo di intervento esistono 3 differenti livelli d’applicazione:
a)
applicazione integrale a tutto l’edificio
b)
applicazione integrale ma limitata al solo intervento di ampliamento
c)
applicazione limitata al rispetto di parametri solo per alcuni elementi nel caso di interventi
su edifici esistenti
Nel Capitolo 3 (pag. 11) viene proposto un metodo basato su 3 semplici passaggi che mette in
relazione gli ambiti d’intervento descritti nell’Art. 3 e le indicazioni previste nell’Allegato I, per
determinare l’elenco completo delle prescrizioni da rispettare a seconda dell’intervento.
DECRETI ATTUATIVI (Art. 4)
I decreti presidenziali devono essere emanati entro 120 giorni, su proposta del M
inistero delle
attività produttive, del M
inistero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell’ambiente.
Devono contenere le indicazioni circa:
1) i criteri di calcolo e requisiti minimi per gli impianti
2) i criteri generali di prestazione energetica per edilizia convenzionata, pubblica e privata
3) i requisiti professionali e di accreditamento per la certificazione
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ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (Art. 6 e Art. 11 comma 2)
Le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici verranno predisposte entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Fino a tale data l’attestato di certificazione energetica degli edifici (ovvero il documento redatto
dai certificatori accreditati secondo quanto previsto dai decreti attuativi) è sostituito a tutti gli effetti
dall’attestato di qualificazione energetica asseverato dal Direttore dei Lavori.
L’attestato di certificazione energetica:
?
deve essere allegato all'atto di compravendita, (in originale o copia autenticata) nel caso di
trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile o della singola unità immobiliare;
?
deve essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal
proprietario conforme all'originale in suo possesso, nel caso di locazione;
?
ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad
ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o
dell'impianto;
?
comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a
norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare
la prestazione energetica dell'edificio;
?
deve essere corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed
economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
?
deve essere affisso in luogo facilmente visibile negli edifici di proprietà pubblica o adibiti
ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di
certificazione energetica.
Si veda anche il Capitolo 5 “La Certificazione energetica degli edifici” (pag. 18)
ESERCIZIO E M
ANUTENZIONE IM
PIANTI (Art. 7 e Allegato L)
I soggetti responsabili del controllo e manutenzione impianti sono il proprietario, il conduttore,
l’amministratore o un terzo per essi.
Nell’allegato L sono elencate le prescrizioni da rispettare in regime transitorio in materia di
esercizio e manutenzione degli impianti termici.
PROGETTAZIONE E CONTROLLI (Art. 8)
La dichiarazione di fine lavori, per essere accettata dal comune, deve essere accompagnata in
doppia copia da:
?
denunc ia di inizio attività;
?
progetto delle opere;
?
attestato di qualificazione energetica asseverato dal Direttore dei Lavori;
?
dichiarazione di conformità delle opere realizzate asseverata dal Direttore dei Lavori;
Il Comune:
?
dichiara irricevibile una dichiarazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata
dalla documentazione sopra elencata;
?
definisce le modalità di controllo, accertamenti e ispezioni in corso d’opera (ovvero entro 5
anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente), volte a verificare la conformità
alla documentazione progettuale;
?
effettua le operazioni di controllo e verifica anche su richiesta del committente,
dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo degli accertamenti e ispezioni è a
carico dei richiedenti.
NORM
E TRANSITORIE (Art. 11)
Fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi (Art. 4), il calcolo della prestazione energetica degli
edifici nella climatizzazione invernale e, in particolare, del fabbisogno annuo di energia primaria, è
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ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
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disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal DLgs 192/05, dalle norme
attuative e dalle disposizioni dell’Allegato I.
M
ISURE DI ACCOM
PAGNAM
ENTO (Art. 13)
Il Ministero delle Attività Produttive predispone programmi, progetti e strumenti di informazione,
educazione e formazione al risparmio energetico, che hanno come obiettivo:
?
la piena attuazione del decreto attraverso nuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai
cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare.
?
la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola, anche attraverso la diffusione di
indicatori che esprimono l’impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo
?
l’aggiornamento del circuito professionale
?
la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema degli accertamenti e
delle ispezioni edili e impiantistiche
SANZIONI (Art. 15)
Soggetto
Tipologia di violazione
Sanzione
Professionista
qualificato
M
ancato rispetto delle modalità stabilite per
la compilazione della relazione tecnica 192
30% parcella
Professionista
qualificato
M
ancato rispetto delle modalità stabilite per
la compilazione attestato di certificazione o
qualificazione energetica
30% parcella
Professionista
qualificato
Relazione tecnica non veritiera
70% parcella + segnalazione
ordine o collegio
Professionista
qualificato
Attestato certificazione o qualificazione
energetica non veritiero
70% parcella + segnalazione
ordine o collegio
DL
Omesso deposito dell’asseverazione della
conformità delle opere o dell’attestato di
qualificazione energetica
50% parcella + segnalazione
ordine o collegio
DL
Asseverazione falsa delle opere o
dell’attestato di qualificazione energetica
5000 euro
Proprietario o
conduttore,
l’amministratore
Violazione delle norme esercizio impianti
500-3000 euro
M
anutentore
Violazione delle norme di controllo e di
manutenzione impianti
1000 – 6000 euro +
segnalazione CCIA
Costruttore
Omissione dell’attestato di certificazione nel
atto di compravendita
5000-30000 euro
Proprietario
Mancata consegna dell’attestato di
certificazione energetica (la nullità può essere
fatta valere solo dall’acquirente)
Contratto nullo
Locatore
Mancata consegna dell’attestato di
certificazione energetica (la nullità può essere
fatta valere solo dal conduttore)
Contratto nullo
ABROGAZIONI (Art. 16)
Decreto 27 luglio 2005: abrogato in toto, in quanto è abrogato l’Art.4 comma 1 e 2 della legge 10/91
a cui il decreto si riferisce.
Legge 10/91: resta in vigore con le seguenti abrogazione e modifiche:
Abrogazioni:
?
Art.28 comma 3 (in materia di modalità per la compilazione e archiviazione della
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ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
- 10 -
documentazione da presentare in comune) e Art.33 commi 1 e 2 (in materia di controlli
comunali) in quanto sostituiti dalle prescrizioni previste all’Art.8 del DLgs 311;
?
Art. 29 (in materia di certificazione e collaudo delle opere);
?
Art.30 (in materia di certificazione energetica degli edifici) in quanto sostituito dalle
prescrizioni dell’Art.4 del DLgs 311;
?
Art.31 comma 2 (in materia di manutenzione degli impianti) sostituito dall’Art.7 del DLgs
311;
?
Art.34, comma 4 (Sanzioni) sostituito dall’Art.15 del DLgs 311.
M
odifiche:
?
il comma 2 dell’Art.26 è sostituito dal seguente:
“2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo
energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso
un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico
abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza
semplice delle quote millesimali.”
DPR 412/93: resta in vigore con le seguenti abrogazioni:
?
Art.5 commi 1, 2, 3 e 4 (requisiti e dimensionamenti degli impianti) sostituiti dalle
prescrizioni degli Allegato C e I del DLgs 311;
?
Art.7 comma 7 (obbligo termoregolazione quando gli apporti gratuiti solari >20%) viene
sostituito dall’obbligo della termoregolazione ambientale contenuto nell’allegato I;
?
Art.8 (valori limite FEN per la climatizzazione invernale) sostituito dalle prescrizioni su EP o
sulle trasmittanze e abrogazione della convenzione n= 0,5 ricambi aria/ora.
?
Art.11 commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19 e 20 (in materia di esercizio e manutenzione degli
impianti termici e controlli relativi) sostituiti da prescrizioni ridefinite negli Artt. 7, 9 e 12 e
nell’Allegato L del DLgs 311.
DM
6/8/94: Art.1 sul recepimento delle norme UNI che tornano a essere volontarie.
Inoltre la Circolare ministeriale ricorda che “un decreto legislativo ha valore di legge e prevale su
precedenti leggi e decreti in tutti i punti di incompatibilità, lasciando i provvedimenti preesistenti
totalmente efficaci per il resto”.
CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA (Art. 17)
Le norme del DLgs e dei futuri decreti attuativi si applicano per le Regioni e le Province autonome
finché non abbiano provveduto al recepimento della direttiva. Nell’attuare la Direttiva le regioni e le
province autonome sono obbligate al rispetto dei vincoli nazionali.
RELAZIONE TECNICA (Allegato E)
Nell’allegato E sono indicati tutti i dati necessari alla completa stesura della relazione tecnica.
CATEGORIE EDIFICI (DPR 412/93)
E. 1 (1)
EDIFICI RESIDENZIALI con occupazione continuativa
E. 1 (2)
EDIFICI RESIDENZIALI con occupazione saltuaria
E. 1 (3)
EDIFICI ADIBITI ad ALBERGO, PENSIONE ed attività similari
E. 2
EDIFICI per UFFICI e assimilabili
E. 3
OSPEDALI, CASE di CURA, e CLINICHE
E. 4
EDIFICI adibiti ad attività RICREATIVE, associative o di culto e assimilabili
E. 5
EDIFICI adibiti ad attività COMM
ERCIALI
E. 6
EDIFICI adibiti ad attività SPORTIVE
E. 7
EDIFICI adibiti ad attività SCOLASTICHE
E. 8
EDIFICI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI riscaldati per il comfort degli occupanti
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- 11 -
3.
VERIFICH
E DA RISPETTARE (Allegato I)
Per capire quali indicazioni e limiti di legge si devono rispettare viene proposta la seguente
procedura basata su 3 semplici passaggi (I, II e III):
I-
Si determina la categoria d’applicazione del decreto nella quale si ricade a seconda del
tipo di intervento;
II-
Si ricava l’elenco completo delle prescrizioni da rispettare dallo “Schema delle verifiche”
incrociando la categoria d’intervento (Tabella I) e la categoria dell’edificio in esame (E1,
E2, ecc., riportate a pagina 10);
III-
Si prende atto del contenuto delle prescrizioni da rispettare consultando la tabella “Elenco
delle verifiche” (pag. 12).
I - TIPO DI INTERVENTO (Art. 3)
edifici di nuova costruzione e
impianti in essi contenuti
ampliamenti con un volume > 20%
del volume dell’edificio stesso
nuova istallazione di impianti termici
in edifici esistenti o ristrutturazione
degli stessi impianti
ristrutturazioni integrali degli
elementi d’involucro e demolizioni
e ricostruzioni in manutenzione
straordinaria di edifici esistenti con
superficie utile > 1000 m
2
sostituzione di generatori di calore
ristrutturazioni totali o parziali e
manutenzioni straordinarie
dell’involucro per tutti i casi diversi
dai due sopra descritti
II - SCHEM
A DELLE VERIFICHE (Art. 3 + Allegato I)
Incrociando la categoria d’intervento (colonne) con la tipologia dell’edificio (righe) si ottiene
l’elenco completo delle prescrizione da rispettare (consultare Tabella III a pag. 12)
E1(1)
E1(2)
E1(3)
A, C, D, E, F, H,
I, J, K, L
A, C, D, E, F, H,
I, K, L
A, C, D, E, F, H,
I
B, E, F, H, I
E2
E3
E4
E5
E7
A, C, D, E, G, H,
I, J, K, L
A, C, D, E, G, H,
I, K, L
A, C, D, E, G,
H, I
B, E, G, H, I
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A, C, D,
H, K, L
A, C, D,
H
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A, H, J, K, L
A, H, K, L
A, H
B, H
H, J, O, P
O, P, Q
pg_0012
ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
- 12 -
III - ELENCO DELLE VERIFICHE (Allegato I)
A
EP
i
, ?
g
, U
(comma 1)
?
Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EP
i
< EP
i limite
calcolato da Tabelle 1.1, 2, 3, 4, 5 e 6 riportate nel capitolo 4 (pagg. 15 e 16)
?
Rendimento globale medio stagionale (?
g
) = (65+3logPn)%
se Pn <1000 kW
Rendimento globale medio stagionale (?
g
) = 74%
se Pn =1000 kW
?
Con riferimento alle tabelle del capitolo 4, verificare che:
Trasmittanza strutture opache vert. = valori TAB 2.1 incrementati del 30%
Trasmittanza strutture opache oriz. = valori TAB 3.1 o .2 incrementati del 30%
Trasmittanza chiusure trasparenti = valori TAB 4.a incrementati del 30%
Trasmittanza vetri = valori TAB 4.b incrementati del 30%
A
alternativa
(commi 2 e
6)
In alternativa se il rapporto tra superficie trasparente complessiva dell’edificio e la sua
superficie utile è inferiore a 0.18 si può attribuire direttamente all’edificio un valore di
EP
i
=EP
i limite
, se in contemporanea si verificano le seguenti prescrizioni sugli impianti e
sull’involucro:
?
Rendimento termico utile (a carico pari al 100% di Pn) > X + 2 log Pn
Con X=90 per le zone climatiche A, B e C, e X=93 per le zone climatiche D, E e F
Se Pn > 400 kW
, si applica il limite massimo corrispondete a 400 kW
?
T media fluido termovettore in condizione di progetto < 60°C
?
Installazione
centralina
di
termoregolazione
programmabile
in
ogni
unità
immobiliare e dispositivi per la regolazione della temperatura ambiente nelle zone
omogenee dell’edificio per prevenire il surriscaldamento dovuto agli apporti gratuiti
?
Nel caso di istallazione di pompe di calore: rendimento utile in condizioni nominale
riferito all’en. primaria (?
u
)
= (90+3logPn)
con fattore di conversione = (W
h
en.elettr
/W
h
en.primaria
) = 0.36
?
Trasmittanza strutture opache verticali = valori TAB 2.1
?
Trasmittanza strutture opache orizzontali = valori TAB 3.1 o .2 (escl. categoria E8)
?
Trasmittanza chiusure trasparenti = valori TAB 4.a (escl. categoria E8)
?
Trasmittanza vetri = valori TAB 4.b (escl. categoria E8)
B
U limite
(comma 2)
Con riferimento alle tabelle del capitolo 4, verificare che:
?
Trasmittanza strutture opache verticali = valori TAB 2.1
?
Trasmittanza strutture opache orizzontali = valori TAB 3.1 o .2 (escl. categoria E8)
?
Trasmittanza chiusure trasparenti = valori TAB 4.1 (escl. categoria E8)
?
Trasmittanza vetri = valori TAB 4.2 (escl. categoria E8)
C
divisori
(comma 7)
Verificare che: U
divisorio
= 0.8 W
/m
2
K
per le sole zone climatiche C, D, E, e F, e per:
?
tutti i divisori (verticali e orizzontali) di separazione tra edifici o unità immobiliari
confinanti
?
tutte le strutture opache che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non
dotati di impianto di riscaldamento
D
condensa
(comma 8)
Verificare per tutte le pareti opache l’assenza di condensazioni superficiali e che la
presenza di condensazione interstiziali siano limitate alla quantità rievaporabile secondo
la normativa vigente (UNI EN 13788).
Qualora non si conoscono i dati si assumono i valori: UR=65% e T
interna
=20°C
E
massa
superficiale
(comma 9)
Verificare che (ad esclusione della zona F) per le località in cui il valore medio mensile
dell’irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione I
m,s
= 290 W
/m
2
:
?
la massa superficiale (M
s
) delle pareti opache (verticali, orizzontali e inclinate) sia
maggiore di 230 kg/m
2
?
si ottengono gli effetti positivi di una parete opaca con M
s
pari a 230 kg/m
2
pur
utilizzando tecniche e materiali innovativi
F
Solo nel caso di collegi, conventi, case di pena e caserme, per edifici con superficie utile
pg_0013
ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
- 13 -
scherma-
ture
(comma
10)
maggiore di 1000 m
2
è obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni
G
scherma-
ture
(comma
10)
Per edifici con superficie utile maggiore di 1000 m
2
è obbligatoria la presenza di sistemi
schermanti esterni
H
controllo
T
ambiente
(comma
11)
Verificare che in ogni locale o zona a caratteristiche termiche uniformi siano istallati
dispostivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente per evitare il
sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti
I
controllo
climatiz.
estiva
(comma 9)
Verificare che per la limitazione dei fabbisogni per la climatizzazione estiva e per il
contenimento della temperatura interna negli ambienti:
æ
siano presenti efficaci elementi di schermatura delle superfici vetrate (esterni o
interni);
æ
siano sfruttate al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche
distributive dell’edificio per ottimizzare la ventilazione naturale
æ
siano adottati sistemi di ventilazione meccanica controllata nel caso non sia efficace
lo sfruttamento della ventilazione naturale. Nel qual caso è prescritta l’adozione di
un recuperatore di calore ogni qual volta la portata totale di ricambio (G) e il numero
di ore di funzionamento (M) del sistema di ventilazione, siano superiori ai valori
limite riportati nella seguente tabella (Art.5, comma 13 e Allegato C DPR 412/93):
G
M
Portata totale d’aria
Numero di ore annue di funzionamento
m
3
/s
da 1400 a 2100
gradi giorno
oltre 2100
gradi giorno
2.000
4.000
2.700
5.000
2.000
1.200
10.000
1.600
1.000
30.000
1.200
800
60.000
1.000
700
J
rinnovabile
termico per
ACS
(commi
12
e 13)
Obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica in grado di
coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta dall’utenza
per la produzione di ACS.
Tale limite è ridotto al 20% per edifici situati nei centri storici.
Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale devono essere dettagliatamente
illustrate nella relazione tecnica da depositare in comune
K
rinnovabile
elettrico
(commi
12
e 13)
Obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica.
Le modalità applicative di questo obbligo saranno definite con i decreti attuativi previsti
all’Art.4.
L
teleriscal-
damento
(comma
14)
Obbligo di predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di
teleriscaldamento nel caso di tratti di rete ad una distanza inferiore a 1000 metri o in
presenza di progetti approvati per la realizzazione di tale rete
O
rendimento
medio
stagionale
(comma 3)
Verifica che :
Rendimento globale medio stagionale (?
g
) = (75+3logPn)%
se Pn <1000 kW
Rendimento globale medio stagionale (?
g
) = 84%
se Pn =1000 kW
Dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei
generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW
P
diagnosi
energetica
(comma 3)
Allegare alla relazione tecnica una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che
individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno
degli investimenti, i miglioramenti di classe energetica dell’edificio, motivando le scelte
pg_0014
ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
- 14 -
impiantistiche che si vanno a realizzare nel caso di:
?
di istallazione di potenze nominali al focolare = 100 kW
?
di istallazione di impianti termici individuali per i quali la somma delle potenze dei
singoli generatori o la potenza nominale dell’impianto termico preesistente risulta
essere = 100 kW
Q
mera
sostituzio-
ne di
generatori
di calore
(comma 4)
Si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale d’energia
incluse quelle riportate ai punti O e P, se coesistono le seguenti condizioni:
?
rendimento termico utile (in corrispondenza di un carico pari al 100% della
potenza termica utile nominale) = 90 + 2 log Pn
?
rendimento utile in condizioni nominali delle nuove pompe di calore elettriche
riferito all’energia primaria = 90 + 3 log Pn, con fattore di conversione tra energia
elettrica ed energia primaria W
h
en.elettr
/W
h
en. primaria
= 0.36
?
sia presente una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore
con le seguenti caratteristiche:
o
deve essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, ed
eventualmente da centralina per la temperatura esterna, con regolazione della
T
ambiente
su due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore, nel caso di
impianti termici centralizzati;
o
deve consentire la programmazione e la regolazione della T
ambiente
su due
livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per
singole unità immobiliari.
?
siano presenti dispostivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura
ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che possono godere di apporti
gratuiti (solari o interni)
?
motivare eventuale incrementi di potenza nominale dei nuovi generatori rispetto a
quelli sostituiti
?
verificare la corretta equilibratura del sistema di distribuzione (nel rispetto di limiti
minimi massimi di T
ambiente
) nel caso di generatori di calore a servizio di più unità
immobiliari. Eventuali squilibri devono essere corretti installando un sistema di
contabilizzazione del calore
?
nel caso di sostituzione dei generatori di calore con Pn al focolare < 35 kW
, con
altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione
sull’obbligo di presentazione della relazione tecnica e se la medesima può essere
omessa a fronte dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità
Q
alternativa
(comma 5)
Nel caso non fosse possibile rispettare la prima prescrizione al punto Q, fermo restando
il rispetto delle altre prescrizioni elencate, il decreto si considera rispettato a condizione
di:
?
installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico
parziale pari al 30% della potenza termica utile nominale = 85 + 3 log Pn
?
predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga da inserire
congiuntamente a copia della dichiarazione di conformità, correlata all’intervento,
ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modifiche e integrazioni
pg_0015
ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
- 15 -
4.
REQ
UISITI ENERG
ETICI DEG
LI EDIFICI (Allegato C)
Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica, così come
individuata dal DPR 412/93 e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove :
?
S è la superficie (m
2
) che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di
impianto di riscaldamento) il volume riscaldato V;
?
V è il volume lordo (m
3
) delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo
delimitano.
Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0.2 e 0.9 e, analogamente, per gradi giorno (GG)
intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella, si procede mediante interpolazione
lineare.
Edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena, e caserme
TABELLA 1.1
EP
i
limite
Valori limite per la climatizzazione invernale espressi in kW
h/m² anno
Zona climatica
A
B
C
D
E
F
S/V
<600
GG
601
GG
900
GG
901
GG
1400
GG
1401
GG
2100
GG
2101
GG
3000
GG
>3000
GG
=0.2
10
10
15
15
25
25
40
40
55
55
=0.9
45
45
60
60
85
85
110
110
145
145
TABELLA 1.2
EP
i
limite dal 1 gennaio 2008
Valori limite per la climatizzazione invernale espressi in kW
h/m² anno
Zona climatica
A
B
C
D
E
F
S/V
<600
GG
601
GG
900
GG
901
GG
1400
GG
1401
GG
2100
GG
2101
GG
3000
GG
>3000
GG
=0.2
9.5
9.5
14
14
23
23
37
37
52
52
=0.9
41
41
55
55
78
78
100
100
133
133
TABELLA 1.3
EP
i
limite dal 1 gennaio 2010
Valori limite per la climatizzazione invernale espressi in kW
h/m² anno
Zona climatica
A
B
C
D
E
F
S/V
<600
GG
601
GG
900
GG
901
GG
1400
GG
1401
GG
2100
GG
2101
GG
3000
GG
>3000
GG
=0.2
8.5
8.5
12.8
12.8
21.3
21.3
34
34
46.8
46.8
=0.9
36
36
48
48
68
68
88
88
116
116
pg_0016
ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
- 16 -
Tutti gli altri edifici
TAB ELLA 1.4
EP
i
limite
Valori limite per la climatizzazione invernale espressi in kW
h/m
3
anno
Zona climatica
A
B
C
D
E
F
S/V
<600
GG
601
GG
900
GG
901
GG
1400
GG
1401
GG
2100
GG
2101
GG
3000
GG
>3000
GG
=0.2
2.5
2.5
4.5
4.5
7.5
7.5
12
12
16
16
=0.9
11
11
17
17
23
23
30
30
41
41
TABELLA 1.5
EP
i
limite dal 1 gennaio 2008
Valori limite per la climatizzazione invernale espressi in kW
h/m
3
anno
Zona climatica
A
B
C
D
E
F
S/V
<600
GG
601
GG
900
GG
901
GG
1400
GG
1401
GG
2100
GG
2101
GG
3000
GG
>3000
GG
=0.2
2.5
2.5
4.5
4.5
6.5
6.5
10.5
10.5
14.5
14.5
=0.9
9
9
14
14
20
20
26
26
36
36
TABELLA 1.6
EP
i
limite dal 1 gennaio 2010
Valori limite per la climatizzazione invernale espressi in kW
h/m
3
anno
Zona climatica
A
B
C
D
E
F
S/V
<600
GG
601
GG
900
GG
901
GG
1400
GG
1401
GG
2100
GG
2101
GG
3000
GG
>3000
GG
=0.2
2
2
3.6
3.6
6
6
9.6
9.6
12.7
12.7
=0.9
8.2
8.2
12.8
12.8
17.3
17.3
22.5
22.5
31
31
Trasmittanza termica delle strutture opache verticali
TABELLA 2.1
Strutture opache verticali,
Valori limite della trasmittanza termica U espressa in W
/m
2
K
Zona climatica
Dall’ 1 gennaio 2006
U (W
/m
2
K)
Dall’ 1 gennaio 2008
U (W
/m
2
K)
Dall’ 1 gennaio 2010
U (W
/m
2
K)
A
0.85
0.72
0.62
B
0.64
0.54
0.48
C
0.57
0.46
0.40
D
0.50
0.40
0.36
E
0.46
0.37
0.34
F
0.44
0.35
0.33
pg_0017
ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
- 17 -
Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate
TABELLA 3.1
Coperture
Valori limite della trasmittanza termica U espressa in W
/m
2
K
Zona climatica
Dall’ 1 gennaio 2006
U (W
/m
2
K)
Dall’ 1 gennaio 2008
U (W
/m
2
K)
Dall’ 1 gennaio 2010
U (W
/m
2
K)
A
0.80
0.42
0.38
B
0.60
0.42
0.38
C
0.55
0.42
0.38
D
0.46
0.35
0.32
E
0.43
0.32
0.30
F
0.41
0.31
0.29
TABELLA 3.2
Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno
Valori limite della trasmittanza termica U espressa in W
/m
2
K
Zona climatica
Dall’ 1 gennaio 2006
U (W
/m
2
K)
Dall’ 1 gennaio 2008
U (W
/m
2
K)
Dall’ 1 gennaio 2010
U (W
/m
2
K)
A
0.80
0.74
0.65
B
0.60
0.55
0.49
C
0.55
0.49
0.42
D
0.46
0.41
0.36
E
0.43
0.38
0.33
F
0.41
0.36
0.32
Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti
TABELLA 4.a
Chiusure trasparenti
Valori limite della trasmittanza termica U espressa in W
/m
2
K
Zona climatica
Dall’ 1 gennaio 2006
U (W
/m
2
K)
Dall’ 1 gennaio 2008
U (W
/m
2
K)
Dall’ 1 gennaio 2010
U (W
/m
2
K)
A
5.5
5.0
4.6
B
4.0
3.6
3.0
C
3.3
3.0
2.6
D
3.1
2.8
2.4
E
2.8
2.4
2.2
F
2.4
2.2
2.0
TABELLA 4.b
Vetri
Valori limite della trasmittanza termica U espressa in W
/m
2
K
Zona climatica
Dall’ 1 gennaio 2006
U (W
/m
2
K)
Dall’ 1 luglio 2008
U (W
/m
2
K)
Dall’ 1 gennaio 2011
U (W
/m
2
K)
A
5.0
4.5
3.7
B
4.0
3.4
2.7
C
3.0
2.3
2.1
D
2.6
2.1
1.9
E
2.4
1.9
1.7
F
2.3
1.7
1.3
Rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico
Rendimento globale medio stagionale (?
g
) = (75+3logPn)%
se Pn <1000 kW
Rendimento globale medio stagionale (?
g
) = 84%
se Pn =1000 kW
pg_0018
ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
- 18 -
5.
LA CERTIFICAZIO
NE ENERG
ETICA DEG
LI EDIFICI (Art. 6)
La certificazione energetica degli edifici è uno strumento indicato dalla Direttiva europea 2002/91,
già presente nella Legge 10/91 e prescritta dal DLgs 192 di recepimento della Direttiva, che ha
l’obiettivo di sensibilizzare tutti gli attori del processo edilizio in riferimento alle problematiche
energetico-ambientali e introdurre il parametro “efficienza energetica” come valore del mercato
edilizio.
INTRODUZIONE DELL’OBBLIGATORIETÀ DELLA CERTIFICAZIONE
Quadro temporale
Nei casi di:
?
edifici di nuova costruzione e impianti in essi contenuti
?
nuova istallazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti
entro un anno
(dall’entrata in vigore del
DLgs192)
l’attestato è redatto al termine della costruzione medesima e a cura del
costruttore secondo i criteri e le metodologie previsti nei decreti attuativi
da emanare
Per tutti gli altri casi:
dal 1 luglio 2007
nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile per gli
edifici con superficie utile > 1000 m
2
;
dal 1 luglio 2008
nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con
esclusione delle singole unità abitative per gli edifici con superficie utile
anche < 1000 m
2
;
dal 1 luglio 2009
nel caso di trasferimento a titolo oneroso anche delle singole unità
immobiliari.
Inoltre:
dal 1 gennaio 2007
necessario l’attestato di certificazione energetica per accedere a incentivi
e alle agevolazioni di qualsiasi natura fiscali correlati in qualsiasi modo ad
intervento sull’edificio, impianti o modalità d’esercizio
dal 1 luglio 2007
tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione dell’impianto
termico o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la
predisposizione dell’attestato entro i primi 6 mesi con esposizione al
pubblico della targa energetica
Nell’attesa che sia indicata un’unica procedura normativa nazionale per la certificazione degli
edifici alcuni soggetti pubblici consapevoli dell’importanza di tale strumento hanno avviato o
sviluppato procedure di certificazione. È il caso, ad esempio: della Regione Lombardia, della
Regione Piemonte, delle Province di Milano, Bolzano, Trento e Reggio Emilia, del Comune di
Carugate (MI) e del Comune di M
elzo (MI).
Dal punto di vista legislativo tali soggetti possono legiferare solo in termini più restrittivi rispetto
alle indicazioni nazionali.
pg_0019
ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
- 19 -
È stato istituito l’ente d’accreditamento denominato
SACERT
“Sistema
per
l’accreditamento
degli
organismi di certificazione degli edifici”.
In una situazione nella quale mancano dei riferimenti
nazionali, ma non mancano i riferimenti normativi già
in uso nel nostro Paese da almeno una quindicina di
anni, SACERT si colloca tra quelle iniziative che,
pur su base volontaria, danno una risposta qualificata
ad un mercato edilizio che richiede procedure di
certificazione energetica chiare, semplici e oggettive,
ma allo stesso tempo rigorose.
Obiettivo di SACERT è quello di accelerare il
processo di miglioramento costante e continuo della
qualità energetica degli edifici nuovi, ma anche di
quelli esistenti, in completa sintonia con quanto
richiesto dalla Direttiva europea 200/91/CE.
La certificazione energetica di un edificio è uno
strumento di verifica e come t
ale deve dare risultati
univoci e riproducibili.
esempio di targa energetica
La procedura per la classificazione SACERT è un modello d’analisi semplificato basato sulle norme
UNI EN 832 e UNI EN 13790 e validato dal Politecnico di Milano mediante comparazione con un
software di simulazione dinamica (236 casi simulati con TRNSYS ).
Di seguito viene presentato lo schema a blocchi delle diverse fasi del processo edilizio interessate
dalla certificazione energetica.
La procedura di calcolo proposta da SACERT e il software per il calcolo della classe energetica
degli edifici (denominato BestCLASS) sono scaricabili gratuitamente dal sito www.sacert.eu.
ANIT è un ente accreditato da SACERT per l’organizzazione di corsi per la formazione dei
certificatori. Il programma e il calendario dei corsi sono visionabili sul sito www.anit.it.
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ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
- 20 -
6.
EDIFICI ESISTENTI: M
ISURA DELLA TRASM
ITTANZA IN O
PERA
Negli edifici esistenti, per sviluppare la certificazione, e per quelli di nuova costruzione, per il
controllo della conformità del progetto con il costruito, è possibile valutare la trasmittanza della
struttura con una misura in opera in accordo con la norma ISO 9869.
Sulla base della maggiore affidabilità dei risultati, della rapidità di esecuzione, della non invasività
del metodo e infine per il ridotto coinvolgimento di soggetti, ANIT in collaborazione con il
Politecnico di Torino ha sviluppato una procedura per la misura della trasmittanza in opera che
riassume le caratteristiche della strumentazione, la loro posa in opera e la rielaborazione dei dati
necessari alla corretta valutazione della trasmittanza.
La strumentazione necessaria
-
1 piastra flussimetrica per la valutazione del
flusso termico;
-
4 sonde di temperatura per la valutazione delle
temperature superficiali della parete;
-
1 acquisitore dati;
-
software SUBB di elaborazioni dati sviluppato
da ANIT.
Elaborazione dati
Le misure in campo restituiscono l’andamento del
flusso termico della struttura, le sue temperature
superficiali esterne e interne e la conduttanza
istantanea valutata sulla base dei precedenti valori.
Esistono due tecniche per analizzare dati relativi a
un sistema soggetto al regime variabile: il metodo
delle
medie
progressive
e
il
metodo
dell’identificazione “black box”.
La principale differenza tra i due metodi di analisi è
il numero
di
misure
necessarie per
compiere
valutazioni affidabili.
Il metodo delle medie progressive è caratterizzato
dalla media progressiva dei valori di flusso e di
temperature misurati, mentre il metodo dei black
box, per poter compiere valutazioni affidabili, deve
elaborare dati misurati in condizioni variabili e
quindi con variazione di temperatura esterna e
interna, poiché ha come riferimento i modelli
dinamici.
ANIT sta sviluppando anche la rielaborazione dei
dati con il metodo black box per misure effettuate in
periodo estivo in assenza di condizionamento di
modo che la misura della trasmittanza in opera possa
essere slegata dal limite temporale del periodo di
riscaldamento.
Per maggiori informazioni sulla misura della trasmittanza in opera è possibile consultare sul sito
www.anit.it la sezione Servizi/Termoflussimetri.
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ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
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7.
CO
NTRIBUTI FISCALI E FINANZIARI PER G
LI INTERVENTI DI
EFFICIENZA ENERG
ETICA
Con la Finanziaria 2007 sono previsti dei contributi per gli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici esistenti e misure di sostegno per la progettazione ad alta efficienza energetica.
Il testo completo dell’Art.1 commi dal 344 al 352 della finanziaria è scaricabile dal sito
www.anit.it .
PER EDIFICI ESISTENTI
Art. 1 commi da 344 a 349
Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici
Riduzione imposta del 55 % (ripartita in tre anni) delle spese documentate effettuate entro
31.12.2007, nel caso di:
?
riduzione 20 % di EP rispetto ai limiti DLgs 192 (fino ad un importo max di 100.000 €)
?
installazione pannelli solari per acqua calda (fino ad un importo max di 60.000 €)
?
sostituzione caldaie con caldaie a condensazione e adeguamento reti (fino ad un importo
max di 30.000 €)
?
interventi isolanti su edificio o parti di esso, di strutture opache o finestrate, rispettando le
trasmittanze della Tabella A sotto riportata (fino ad un importo max di 60.000 €)
Condizioni di ammissibilità per accedere alle agevolazioni:
?
dichiarazione di rispondenza asseverata di tecnico abilitato (sanzioni civili e penali)
?
certificazione energetica se vigente oppure attestato asseverativo (costi detraibili)
Regole finanziarie da emanare entro il 28 febbraio 2007
PER EDIFICI NUOVI
Art. 1 commi 351 e 352
M
isure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica
Contributo finanziario del 55 % degli extracosti compresa progettazione nel casi di:
?
Riduzione EP > 50% rispetto alle Tabelle DLgs 192 per il riscaldamento
?
Riduzione EP > 50% per condizionamento e illuminazione (regole da emanare da parte
Min. Att. Prod)
Condizioni:
?
Volume > 10.000 m
3
?
Data di inizio lavori entro il 31.12.2007
?
Termine entro i 3 anni successivi
Stanziamento : 15 milioni di euro
TABELLA A
Valori trasmittanza termica U espressa in W
/m
2
K
Strutt. opache orizzontali
Zona climatica
Strutt. opache
verticali
Pavimenti
Coperture
Finestre
comprensive di
infissi
A
0.72
0.42
0.74
5.0
B
0.54
0.42
0.55
3.6
C
0.46
0.42
0.49
3.0
D
0.40
0.35
0.41
2.8
E
0.37
0.32
0.38
2.5
F
0.35
0.31
0.36
2.2
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ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
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RIFERIM
ENTI NORM
ATIVI (Allegato M
e Allegato I com
m
a 16)
I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente decreto sono eseguiti utilizzando metodi che
garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche.
Si considerano rispondenti a tale requisito le normative UNI e CEN vigenti o altri metodi di calcolo
recepiti con decreto del M
inistro dello sviluppo economico.
L’utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche sviluppati da organismi istituzionali
nazionali, quali l’ENEA, le università o gli istituti del CNR, è possibile, motivandone l’uso nella
relazione tecnica di progetto, purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi
rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti.
Nel calcolo rigoroso della prestazione energetica dell’edificio occorre prendere in considerazione i
seguenti elementi:
æ
lo scambio termico per trasmissione tra l’ambiente climatizzato e l’ambiente esterno;
æ
lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica);
æ
lo scambio termico per trasmissione e ve ntilazione tra zone adiacenti a temperatura diversa;
æ
gli apporti termici interni;
æ
gli apporti termici solari;
æ
l’accumulo del calore nella massa dell’edificio;
æ
l’eventuale controllo dell’umidità negli ambienti climatizzati;
æ
le modalità di emissione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di
energia;
æ
le modalità di distribuzione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di
energia;
æ
le modalità di accumulo del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di
energia;
æ
le modalità di generazione del calore e le corrispondenti perdite di energia;
æ
l’effetto di eventuali sistemi impiantistici per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
æ
per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con volumetria maggiore di 10.000
m
3
, l’influenza dei fenomeni dinamici, attraverso l’uso di opportuni modelli di
simulazione , salvo che si possa dimostrare la scarsa rilevanza di tali f
enomeni nel caso
specifico.
Di seguito è proposto l’elenco delle norme UNI e CEN in vigore divise per campo d’applicazione:
VALUTAZIONI PER IL PERIODO ESTIVO
UNI EN ISO 13786
Prestazione termica dei componenti per edilizia – Caratteristiche
termiche dinamiche – Metodi di calcolo
SCHERM
ATURE SOLARI ESTERNE
UNI EN 13561
Tende esterne requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in
obbligatorietà della marcatura CE).
UNI EN 13659
Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in
obbligatorietà della marcatura CE).
UNI EN 14501
Benessere termico e visivo caratteristiche prestazioni e classificazione.
UNI EN 13363.01
Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo
della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo semplificato.
UNI EN 13363.02
Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo
della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo dettagliato.
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BANCHE DATI
UNI 10351
Materiali da costruzione – Conduttività termica e permeabilità al
vapore.
UNI 10355
Murature e solai – Valori della resistenza termica e metodo di calcolo.
UNI EN 410
Vetro per edilizia –Determinaz. caratteristiche luminose e solari vetrate.
UNI EN 673
Vetro per edilizia – Determinazione della trasmittanza termica.
UNI EN ISO 7345
Isolamento termico – Grandezze fisiche e definizioni
PONTI TERM
ICI
UNI EN ISO 10211-1
Ponti termici in edilizia – Coefficienti di trasmissione termica lineica –
Metodi di calcolo.
UNI EN ISO 10211-2
Ponti termici in edilizia – Calcolo dei flussi termici e delle temperature
superficiali – Ponti termici lineari.
UNI EN ISO 14683
Ponti termici nelle costruzioni edili – Trasmittanza termica lineare –
Metodi semplificati e valori di progetto.
FABBISOGNO ENERGETICO PRIM
ARIO
UNI EN ISO 6946
Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e
trasmittanza termica – M
etodo di calcolo
UNI 10339
Impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità classificazione e
requisiti. Regole per la richiesta d’offerta.
UNI 10347
Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Energia termica
scambiata tra una tubazione e l’ambiente circostante.
UNI 10348
Riscaldamento degli edifici – Rendiment i dei sistemi di riscaldamento.
UNI 10349
Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici.
UNI 10379-05
Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico normalizzato.
UNI EN 13465
Ventilazione degli edifici – M
etodi di calcolo per la determinazione
delle portate d’aria negli edifici residenziali.
UNI EN 13779
Ventilazione degli edifici non residenziali – Requisiti di prestazione per
i sistemi di ventilazione e di condizionamento
UNI EN 13789
Prestazione termica degli edifici – Coefficiente di perdita di calore per
trasmissione – M
etodo di calcolo.
UNI EN 832
Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento – edifici
residenziali.
UNI EN ISO 13790
Prestazione termica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia
per il riscaldamento.
UNI EN ISO 10077-1
Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della
trasmittanza termica – M
etodo semplificato
UNI EN ISO 10077-2
Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della
trasmittanza termica – Metodo numerico per i telai
UNI EN ISO 13370
Prestazione termica degli edifici – Trasferimento di calore attraverso il
terreno – Metodi di calcolo
Raccomandazione CTI
Esecuzione della certificazione energetica – Dati relativi all’edificio
Raccomandazione CTI
Raccomandazione per l’utilizzo della norma UNI 10348 ai fini del
calcolo del fab. energia primaria e del rendimento degli impianti
VERIFICHE CONDENSA
UNI EN ISO 13788
Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia –
Temperatura superficiale interna per evitare l’umidità superficiale
critica e condensazione interstiziale – M
etodo di calcolo
UNI EN ISO 15927-1
Prestazione termoigrometrica degli edifici – Calcolo e presentazione dei
dati climatici – M
edie mensili dei singoli elementi meteorologici.
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ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico
24
SO
FTW
A
RE E PU
B
BLICA
ZIO
N
I AN
IT
VOLUME 1
trimestrale
neo - EUBIOS
Volume di approfondimento sui materiali
isolanti.
Contenuti:
meccanismi
di
trasmissione del calore; gli isolanti; la
reazione al fuoco; 27 schede tecniche di
materiali
analizzati
secondo
le
caratteristiche principali.(144 pp. 20 euro)
Rivista tecnica di approfondimento delle
tematiche
riguardanti
l'isolamento
termico,
acustico
e
la
progettazione
energeticamente sostenibile. Fondata nel
1988,
è
distribuita
in
abbonamento
postale
(4
numeri
a
24
euro),
e
gratuitamente ai soci ANIT.
in arrivo
VOLUME 2
SOFTW
ARE SOLVER 311
Il
secondo
volume
della
collana
sull’isolamento termico e acustico: una
guida pratica per capire e rispettare il
nuovo
Dlgs
311
(Edifici
di
nuova
costruzione,
certificazione
energetica,
interventi sull’esistente).
Calcolo
e
verifica
delle
prestazioni
energetiche dell’involucro edilizio unito al
sistema impianto: calcolo di EP in accordo
con UNI EN 13790, UNI EN 832 e UNI
10348. Il software comprende banche dati
sui dati climatici e sulle caratteristiche dei
materiali da costruzione.
Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico
via Matteo Civitali 77, 20148 Milano
tel. 02-40070208 / 02-48750076 fax. 02-40070201
www.anit.it - info@anit.it
Febbraio 2007 v.2